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Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle con-dizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute neces-sarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle impo-ste o di altri contributi o delle ammende.