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1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od
obbligatorio.
3 Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
a il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
b il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.